Etichettatura ambientale: cosa cambia da gennaio 2022

Cos’è l’etichettatura ambientale?

Con il Decreto Legislativo n. 116 del 2020, la norma di recepimento delle direttive europee che nel 2018 hanno modificato la direttiva quadro sui rifiuti e quella sugli imballaggi, è stato introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi.

L’etichettatura ambientale prevede che su ogni flacone, vasetto e contenitore venga specificato il materiale, così da facilitarne lo smaltimento da parte del consumatore. Non basta però la dicitura “plastica” o “vetro”, anzi, sono previsti appositi codici che indicano perfettamente il materiale utilizzato.

Con il più recente Decreto Legge n. 41 del 2021, convertito con la Legge 21 maggio 2021 n. 69, è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’applicazione di tutto il comma 5, dell’ articolo 219 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Cosa richiederà la nuova normativa sull’etichettatura ambientale?

Non tenendo conto di eventuali proroghe, dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutte le confezioni, così da aiutare il consumatore nello smaltimento dei contenitori vuoti.
Questa nuova etichettatura, che fino a quest’anno era volontaria, prende il nome di doppia etichettatura, infatti si dovrà includere nell’etichetta:

  • il codice di identificazione della composizione dell’imballaggio;
  • le indicazioni relative allo smaltimento.

L’etichetta apposta sul contenitore deve avere le proprie indicazioni sullo smaltimento?

No. Perché? L’etichetta e il flacone vengono considerati un imballaggio composto, costituito da materiali di imballaggio diversi che non possono essere separati manualmente. Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, su questo tipi di imballaggi va applicata la codifica di imballaggio composto solo se il materiale di imballaggio secondario supera il 5% del peso totale dell’imballaggio. Se questo non succede si utilizza la codifica relativa agli imballaggi monomateriali, indicando il codice del materiale prevalente in peso.

Quindi, per esempio, l’etichettatura ambientale relativa ad un flaconcino di 30ml di propoli dovrà includere solo il codice relativo al flacone in vetro e il codice relativo al tappo contagocce. Non verrà presa in considerazione l’etichetta in carta apposta sulla confezione in quanto non è separabile e non supera il 5% del peso della confezione.

Come avverrà la transizione verso l’etichettatura ambientale?

Per quanto riguarda la modalità di transizione, non potrà essere un passaggio netto: infatti, le scorte e le confezioni in magazzino potranno essere utilizzate fino ad esaurimento, così da evitare gli sprechi.

Invitiamo però a controllare le proprie etichette, così da poter apportare le eventuali modifiche e l’aggiunta delle indicazioni di smaltimento per la prossima ristampa.

Per maggiori informazioni rinviamo comunque al sito www.etichetta-conai.com del Consorzio Nazionale Imballaggi.