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Normativa su propoli, melliti e sciroppi

Negli ultimi anni l’interesse verso il mondo dell’erboristeria si è espanso a macchia d’olio andando ad incrementare la produzione e la vendita di prodotti volti a favorire il benessere della persona. In conseguenza di ciò, il Ministero della Salute si è mosso per garantire e salvaguardare la salute pubblica con l’emanazione del Decreto Legislativo n.169 del 2004, che disciplina, in parte, il settore erboristico e definisce il concetto di Integratore alimentare, inteso come:

prodotto alimentare destinato ad integrare la comune dieta e che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, … , in forme pre-dosate”.

Tali prodotti possono essere preparati e confezionati esclusivamente da laboratori e strutture, che devono rispettare standard qualitativi ben precisi ed essere riconosciuti dal Ministero della Salute, oltre che possedere una autorizzazione sanitaria. Per cui, tali officine di produzione devono disporre di locali idonei, macchinari specifici, laboratori di controllo e personale laureato che certifichi la qualità dei prodotti.

Inoltre, la commercializzazione degli integratori alimentari è subordinata alla procedura di notifica, cioè alla trasmissione al suddetto Ministero del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione.

Nel settore sono sempre più diffusi prodotti, come quelli che, accanto a una componente rappresentata da vitamine e minerali utili a colmare carenze nutrizionali, includono ingredienti con valenza fisiologica, volta a promuovere e mantenere il normale stato di salute dell'organismo.

Tali “attivi” sono rappresentati per lo più da derivati di piante officinali, ma in tale gruppo possono rientrare anche componenti di origine non prettamente vegetale, ma comunque naturale, come propoli e pappa reale.

In pratica tali prodotti, se trasformati e venduti in forme pre-dosate, quali capsule, compresse, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari, non sono più da considerarsi alimenti, bensì sono fatti rientrare nella categoria degli integratori alimentari.

Ciò significa che, dal momento in cui si trasforma un prodotto alimentare, come propoli, polline e pappa reale, lo si arricchisce di altre sostanze e gli si attribuisce una qualche valenza fisiologica, è automaticamente considerato come Integratore alimentare.

Esempi pratici:

  • miele e propoli alimento se formulato esclusivamente con prodotti dell’alveare, frutta secca e/o alimenti in genere, integratore alimentare qualora vengano impiegate piante officinali o estratti di origine vegetale, come Eucalipto, Ginseng, di cui si vantano le proprietà vantate;

  • propoli prodotto agricolo nel momento in cui viene raccolta e mantenuta allo stato grezzo, integratore alimentare se trasformata con l’ausilio di alcol etilico o altri solventi analcolici e le si attribuiscono proprietà salutistiche;

  • polline alimento se venduto tal quale, integratore alimentare se gli vengono attribuite proprietà fisiologiche e viene venduto in forme pre-dosate, come polvere in bustine.

Tab. sostanziali differenze tra alimenti e integratori alimentari

 

Prodotti alimentari

Integratori alimentari

Legislazione

soggetti alle disposizioni legislative sugli alimenti

soggetti alla direttiva sugli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare

Funzione

nutrizionale

Fonte concentrata di nutrienti e di attivi con valenza fisiologica

Produzione

Struttura autorizzata dall’ASL

Struttura autorizzata da ASL e Ministero della Salute

Commerciabilità

Autorizzazione dell’ASL

è necessaria la notifica dell’etichetta al Ministero della Salute


Fonte: Ministero della Salute


Al Naturale srl

dott.ssa Sicher Paola